normativa di riferimento

vai qui per leggere un interessamente articolo di riferimento sulla normativa

https://sicurezzapubblica.wikidot.com/occupazione-di-immobili

 

Art. 614 Codice Penale. Violazione di domicilio.

614. Violazione di domicilio (1).

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29] (2).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

La pena è da uno a cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585] (3).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia). Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. La cognizione per questo reato appartiene al pretore, anche, nell'ipotesi di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; secondo quanto dispone l'art. 31, ultimo comma c.p.p.

(2) Comma così modificato dal comma 24 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

ma perchè dopo denuncia di occupazione non si cerca di evitare che questi occupanti con tinuino a occupare un immopbile ingiustamente ?

non lo sappiamo ma sempre dal sito che ho linkato sopra.. leggete ! :

Quali potrebbero essere le responsabilità della la polizia giudiziaria, che eventualmente omettesse o ritardasse l'intervento?
Secondo l'art. 55 c.p.p. la p.g. deve (obbligo giuridico) impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, mentre secondo l'art, 40 comma 2 del c.p.: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
Perciò le ulteriori conseguenze dell'occupazione potrebbero essere addebitate ai responsabili del ritardo o dell'omissione.

 

 

Art. 633 Codice Penale. Invasione di terreni o edifici.

633. Invasione di terreni o edifici (1)

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (2).

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone [c.p. 112], di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [c.p. 585, 649] (3) (4).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Vedi, anche, l'art. 639-bis c.p.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163). La competenza per il delitto previsto dal presente comma, salvo ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis c.p., è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) Vedi la L. 2 ottobre 1967, n. 895, per il controllo delle armi, la L. 23 dicembre 1974, n. 694, gli artt. 18 e 20, L. 22 maggio 1975, n. 152, in materia di ordine pubblico, e i commi 16, 17 e 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.